
I giudici di legittimità hanno ricordato i criteri fondanti del sistema impositivo IVA.
In particolare, con Sentenza 1° aprile 2021, n. 9064 la Corte, nel richiamare le Sezioni Unite, ha evidenziato la distinzione tra fatto generatore dell'imposta, da cui scaturisce l'obbligazione tributaria, esigibilità, ossia attitudine attuale dell'imposta ad essere pretesa da parte dell'erario, e pagamento.
Il fatto
generatore di norma coincide con l'esigibilità , ma ne
rimane ontologicamente distinto, giacché esso si identifica con
l'espletamento dell'operazione. Pertanto, prosegue la Corte, il
fatto generatore determina
l'imponibilità , cui si ricollegano gli effetti previsti
dalla disciplina del tributo; e l'imponibilità è indice di capacità
contributiva, sicché va necessariamente riferita, nella
prospettiva degli
Il che non accadrebbe, conclude la Cassazione,
ove si ritenga che l'