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8 aprile 2021
La Cassazione ripercorre i principi cardine dell'IVA

I giudici di legittimità hanno ricordato i criteri fondanti del sistema impositivo IVA.

In particolare, con Sentenza 1° aprile 2021, n. 9064 la Corte, nel richiamare le Sezioni Unite, ha evidenziato la distinzione tra fatto generatore dell'imposta, da cui scaturisce l'obbligazione tributaria, esigibilità, ossia attitudine attuale dell'imposta ad essere pretesa da parte dell'erario, e pagamento.

Il fatto generatore di norma coincide con l'esigibilità , ma ne rimane ontologicamente distinto, giacché esso si identifica con l'espletamento dell'operazione. Pertanto, prosegue la Corte, il fatto generatore determina l'imponibilità , cui si ricollegano gli effetti previsti dalla disciplina del tributo; e l'imponibilità è indice di capacità contributiva, sicché va necessariamente riferita, nella prospettiva degli artt. 3 e 53 Cost. e per l'esigenza di non trattare differentemente situazioni uguali, a un dato oggettivo omogeneo e insuscettibile di variazioni determinate da scelte casuali e soggettive.

Il che non accadrebbe, conclude la Cassazione, ove si ritenga che l'art. 6, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 costruisca il pagamento come fatto generatore dell'imposta, giacché, in tal caso, l'imponibilità a fini iva sarebbe, irrazionalmente, destinata a mutare non solo in rapporto alla tipologia delle operazioni imponibili, ma anche all'interno di ciascuna di esse, nonché in funzione dell'opzione dell'operatore (che eventualmente anticipi il momento impositivo con l'emissione della fattura).