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8 aprile 2021
L'obbligo di motivare l'esistenza di elementi sopravvenuti non riguarda il nuovo accertamento parziale: Cassazione

Con Ordinanza 1° aprile 2021, n. 9070, la Cassazione ha precisato che ad un accertamento parziale ne può seguire un altro dello stesso tipo, senza che sia necessario specificarvi gli elementi di novità sopravvenuti, obbligo che riguarda i soli accertamenti integrativi.

In particolare, la Corte ha evidenziato che l'accertamento parziale, fondato su segnalazioni per le quali è irrilevante che siano semplici o complesse, e la cui finalità è quella di perseguire l'ulteriore emersione di materia imponibile, può essere integrato da un successivo accertamento, senza che si renda necessario specificarne gli elementi sopraggiunti, come invece prescritto nella ipotesi di integrazione dell'accertamento (generale) previsto dall'art. 43, D.P.R. n. 600/1973.

Infatti, prosegue la Corte, quell'obbligo sanzionato con la nullità dell'accertamento integrativo trova ragione nella ipotesi di un accertamento generale, non invece in quello parziale nel quale anzi proprio l'emersione di materia imponibile consente una rideterminazione della relativa imposta, che non pregiudica la sua possibile e futura integrazione, nei limiti della decorrenza dei termini di esplicazione dei poteri accertativi.