
Con Ordinanza 7 aprile 2021, n. 9354, la sesta sezione della Cassazione è tornata ad occuparsi dei termini di prescrizione a seguito di mancata impugnazione della cartella esattoriale, evidenziando che impedisce l'allungamento del termine breve nel termine decennale, ma viene fatto salvo quest'ultimo termine ove previsto dalla normativa sostanziale propria del singolo tributo, non producendosi quindi alcun contrario effetto di riduzione a cinque anni del maggiore termine di prescrizione.
In particolare, come precisato dagli ermellini, per quanto concerne le imposte dirette, IRPEF, IVA e tributi camerali, le stesse, in assenza di una espressa previsione, si prescrivono nel termine ordinario decennale ex art 2946 cc, non potendosi applicare la disciplina dell'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948 1° comma nr. 4) cc. per "tutto ciò che periodicamente ad anno o in termini più brevi".
Pertanto, conclude la Corte, l'obbligazione avente ad oggetto il tributo, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed un pagamento non è mai legato ai precedenti e risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine ai presupposti, ben potendo anche non essere effettuato se, per quell'anno, al contribuente non sia ascrivibile alcun fatto generatore di imposizione fiscale.