Home
Network ALL-IN
Explora
Rubriche
Strumenti
Fonti
13 aprile 2021
L’Agenzia delle Entrate ricorda gli obblighi di tenuta e conservazione della contabilità in formato elettronico
Con Risposta ad interpello 9 aprile 2021, n. 236, l'Agenzia delle Entrate ha risposto a un quesito in materia di t enuta e conservazione dei documenti informatici fiscalmente rilevanti.
Al riguardo le Entrate, nel ricordare che tenuta e conservazione dei documenti restano concetti ed adempimenti distinti, seppure posti in continuita`, ha precisato che, ai fini del controllo e dell'accertamento, qualora, nel rispetto della legislazione vigente, i documenti fiscalmente rilevanti consistano in registri tenuti in formato elettronico:
  1. ai fini della loro regolarita`, non hanno obbligo di essere stampati sino al terzo (o sesto per il solo 2019) mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica;
  2. entro tale momento (terzo/sesto mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi) vanno posti in conservazione nel rispetto del D.M. 17 giugno 2014 e, quindi, anche del codice dell'amministrazione digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e dei relativi provvedimenti attuativi ai quali lo stesso D.M. rinvia - laddove il contribuente voglia mantenerli in formato elettronico, ovvero materiliazzati (stampati) in caso contrario.