
In un momento storico in cui gli uffici si stanno, spesso, avvalendo della proroga di 120 giorni per la notifica degli accertamenti post-contraddittorio, al fine di rispettare il lasso di tempo di 90 giorni per il dispiegamento dell'adesione, con Ordinanza 13 aprile 2021 n. 9635, la Cassazione ha riaffermato la “sacralità” dell'analogo termine dilatorio di 60 giorni prima dell'emissione dell'accertamento preceduto da un P.V.C., previsto dall'articolo 12, comma 7, Statuto del contribuente, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni da parte del soggetto verificato, anche quando la verifica si sia articolata anche al di fuori dell'accesso e, precisamente, mediante indagini finanziarie.
Gli ermellini, in particolare, nel richiamare un proprio precedente hanno evidenziato che quando le notizie rilevanti dal punto di vista dell'amministrazione fiscale sono acquisite previo accesso, presso gli uffici del contribuente, al fine di ricerca ed acquisizione documentale, sia pure accompagnato da contestuali indagini finanziarie avviate per via telematica e con consegna di ulteriore documentazione da parte dell'accertato (Cass. n. 10989/2017), non può porsi in discussione la possibilità per il contribuente di esporre ogni difesa nel termine dilatorio di cui all'