
Con Sentenza 22 aprile 2021, n. 10656, la Cassazione ha precisato i confini della soggettività passiva in caso di revoca dei benefici “prima casa”, riguardo immobili rivelatisi di lusso.
In particolare, gli ermellini hanno evidenziato che, a differenza di quanto previsto nel caso di esecuzione in appalto di opere per la realizzazione di immobili aventi caratteristiche “non di lusso”, laddove nei rapporti con l'amministrazione finanziaria - ai fini del recupero della differenza d'imposta, in caso di non spettanza del beneficio "prima casa" - rileva la sola posizione dell'appaltatore e non gia` quella del committente, ove invece la revoca o la decadenza dal beneficio riguardino l'ipotesi della cessione di immobile poi rivelatosi "di lusso", trova applicazione la regola che individua l'acquirente-cessionario quale unico soggetto tenuto al pagamento dell'imposta.
Pertanto, prosegue la Corte, nel caso di revoca dei benefici "prima casa" relativi alla cessione di immobile assoggettabile ad IVA, il fisco può recuperare la differenza d'imposta non già nei confronti del soggetto passivo