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27 aprile 2021
La Cassazione torna sull’operatività della norma antielusiva contenuta nell’articolo 20 sul registro

Nel solco della giurisprudenza degli ultimi anni, con Ordinanza 22 aprile 2021, n. 10688, la Cassazione ha ricordato che resta ferma la legittimità dell'attività di riqualificazione per via interpretativa dell'atto da registrare soltanto se operata "ab intrinseco"; senza l'utilizzazione di elementi ad esso estranei, in quanto l'interpretazione prevista dall'art. 20, D.P.R. n. 131/1986, non può basarsi sull'individuazione di contenuti diversi da quelli ricavabili dalle clausole negoziali e dagli elementi comunque desumibili dal singolo atto presentato alla registrazione, essendo viceversa la finalità antielusiva profilo affatto estraneo alla disposizione in esame.