
Assodata la legittimità della motivazione che rimandi ad altro atto prodromico (tipicamente il P.V.C.), la Cassazione è tornata a precisarne i confini.
In particolare, con Ordinanza 27 aprile 2021, n. 11096, la Corte ha ribadito che l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto, ai sensi dell'art. 42, comma 2, D.P.R. n. 600/1973, nel regime introdotto dall'art. 7, Legge. n. 212/2000, anche "per relationem", ovvero mediante il riferimento ad elementi di fattorisultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale; per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento.