
Con Ordinanza 28 aprile 2021, n. 11162, la Cassazione ha ribadito la piena legittimità delle acquisizioni probatorie provenienti dall'estero, in presenza di accordi bilaterali che lo consentano.
In particolare, la Corte ha evidenziato che il diritto interno, sia in materia di imposte dirette sia in materia di imposta sul valore aggiunto, consente l'acquisizione nel corso dell'accertamento fiscale e, successivamente, nel processo tributario, di elementi comunque acquisiti e, dunque, di prove atipiche, o di dati ottenuti in forme diverse da quelle regolamentate, secondo i canoni tipici della prova per presunzioni.
Gli elementi assunti a fonte di presunzioni, prosegue la Cassazione, non debbono, peraltro, essere plurimi, potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su un elemento unico, purché preciso e grave, mentre la valutazione della sua rilevanza non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e non contraddittoria.
La prova per presunzioni, concludono gli ermellini, può, pertanto, essere costituita anche da acquisizioni provenienti da una autorità straniera nell'ambito di direttive comunitarie o di accordi bilaterali.