
Con Ordinanza 5 maggio 2021, n. 11712, la Cassazione ha “mitigato” la rigidità del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci, evidenziando che lo stesso può realizzarsi anche in presenza di sentenze pronunciate nello stesso arco temporale, dalla stessa commissione e con motivazioni coordinate tra loro.
In dettaglio, gli ermellini, hanno ricordato come ai processi che hanno ad oggetto l'accertamento dell'imponibile di una S.a.s. ai fini IRAP, IVA, come anche a quelli che hanno ad oggetto il recupero per trasparenza dei redditi dei suoi soci, debbano partecipare tutti i soci e la società, compreso l'accomandante, dipendendo l'esito di ogni causa dalla definizione del reddito sociale (dandosi luogo, così, a una peculiare fattispecie di litisconsorzio processuale, avente caratteri suoi propri, soltanto tipici della cognizione tributaria)
La Cassazione ha tuttavia precisato che, quando le sentenze siano state pronunciate da uno stesso collegio regionale, nel medesimo contesto temporale, con coordinate motivazioni, deve ritenersi che il litisconsorzio tra tutte le parti sia stato “nella pratica” integrato, con la conseguenza che le decisioni della Regionale, anche per economia processuale, in correlazione coi principi che reggono il giusto processo, non devono essere annullate, con rinvio alla Provinciale per l'integrazione del contraddittorio.
In questa ipotesi, dunque, basta il rimedio della riunione delle cause davanti alla Corte, come concluso nell'Ordinanza.