
Con Ordinanza 10 maggio 2021, n. 12298, la quinta Sezione della Corte di Cassazione ha evidenziato che l'amministrazione finanziaria, pur in presenza di contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 54, commi 2e 3, D.P.R. n. 633/1972, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di eserciziodella specifica attività svolta, incombendo sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni.
Gli elementi assunti a fonte di presunzione, precisano poi gli ermellini, non devono essere necessariamente plurimi, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su di un elemento unico, purché preciso e grave.