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13 maggio 2021
Il riparto dell’onere probatorio dopo il contraddittorio da studi di settore: Cassazione

Come precisato dalla Corte di Cassazione con Ordinanza 10 maggio 2021, n. 12297, ogni qual volta il contraddittorio da studi di settore sia stato regolarmente attivato ed il contribuente sia stato posto incondizione di esercitare il proprio diritto di difesa, l'ufficio è tenuto ad offrire solo la dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del contenuto della difesa, spetta poi al giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standard al caso concreto, quanto la controprova offerta dal contribuente.