
Con Ordinanza 14 maggio 2021, n. 13089, la Corte di Cassazione ha ricordato che l'adesione al condono tombale previsto dall'
In particolare, gli ermellini hanno evidenziato che il terzo periodo del comma 9 del suddetto articolo 9, secondo cui la definizione automatica delle imposte non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti (derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali) di IVA e di IRAP, va interpretato nel senso che il condono non influisce sull'ammontare dei crediti, e non impedisce all'Erario di vagliarli, di contestarli e di recuperarne gli importi esposti in dichiarazione.
Pertanto, concludono gli ermellini, tale principio trova applicazione anche in materia di crediti esposti in dichiarazione e derivanti dall'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA di rivalsa assolta, in relazione ai quali non è inibito all'erario l'accertamento diretto a dimostrare l'inesistenza di tale diritto.