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21 maggio 2021
La declinazione dell’onere probatorio nelle operazioni soggettivamente inesistenti: Cassazione

Con Ordinanza 19 maggio 2021, n. 13593, la quinta sezione della Cassazione è tornata ad occuparsi di operazioni soggettivamente inesistenti, evidenziando il differente onere probatorio a seconda delle possibili tipologie.

In particolare, gli ermellini hanno precisato che nelle ipotesi più semplici, come nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti di tipo triangolare, detto onere può anche esaurirsi, per l'immediatezza dei rapporti, nella prova che il soggetto interposto è privo di dotazione personale, mentre in quelle più complesse di "frode carosello" (contraddistinta da una catena di passaggi, in cui sono riscontrabili fatturazioni per operazioni sia oggettivamente che soggettivamente inesistenti, con strumentali interposizioni anche di società "filtro") occorre dimostrare gli elementi di fatto caratterizzanti la frode e la consapevolezza di essi da parte del contribuente.

Come evidenziato dalla Corte, peraltro, non va trascurato che, dovendo tale riscontro essere operato secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, la frequenza e ripetizione delle operazioni e/o la pluralità di soggetti fittizi, con cui la società venga ad intrattenere rapporti commerciali, in ispecie ove l'entità delle transazioni sia ragguagliabile ad ingenti importi, costituiscono sicuramente elementi atti ad essere valutati dal giudice di merito anche sotto il versante della necessaria diligenza professionale nello svolgimento dell'attività da parte del contribuente accorto e, dunque, della possibilità, per questi, di conoscere o dover conoscere il carattere illecito delle operazioni che stava ponendo in essere; ciò in quanto, conclude la Corte, continua a prospettarsi un obbligo di verifica in capo al cessionario a fronte di indizi che gli consentano di sospettare l'esistenza di irregolarità o di evasione, secondo i criteri dell'ordinaria diligenza ed alla luce della qualificata posizione professionale ricoperta, tenuto conto delle circostanze esistenti al momento della conclusione dell'affare ed afferenti alla sua sfera di azione.