
Con Ordinanza 20 maggio 2021, n. 13843, la quinta sezione della Corte di Cassazione ha ricordato la rilevanza che, ai fini della notifica degli atti fiscali, riveste l'indicazione, in dichiarazione, della residenza anagrafica.
In particolare, gli ermellini hanno evidenziato che il disposto:- dell'art. 60, comma 3, primo periodo, D.P.R. n. 600/1973 (a norma del quale le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo risultanti dai registri anagrafici "hanno effetto" ai fini delle notificazioni, ancorché dal trentesimo giorno successivo);
- dell'art. 58, comma 5, D.P.R. n. 600/1973 (a norma del quale le variazioni del domicilio fiscale "hanno effetto" con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate)
Tale interpretazione, infatti, prosegue la Corte, renderebbe del tutto priva di scopo l'indicazione della residenza nella dichiarazione dei redditi (prescritta dall'art. 58, comma 4, D.P.R. n. 600/1973) e si porrebbe in conflitto con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui l'indicazione, nella dichiarazione dei redditi, della propria residenza (o di un proprio domicilio in un indirizzo diverso da quello di residenza, ma nell'ambito del medesimo comune dove il contribuente e fiscalmente domiciliato; art. 60, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973) va effettuata in buona fede, nel rispetto del principio dell'affidamento che deve informare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario.