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26 maggio 2021
La Cassazione esclude la maggiorazione del contributo unificato in caso di sopravvenuto difetto di interesse

La maggiorazione del contributo unificato non si applica ai giudizi in cui vi sia stato un sopravvento difetto di interesse, come nel caso di adesione alla rottamazione.

E questo il principio ricordato nell'Ordinanza 19 maggio 2021, n. 13589, con cui la Corte di Cassazione ha precisato che l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuato nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non per quella sopravvenuta, come ne caso di sopravvenuto difetto di interesse.