
La motivazione della cartella di pagamento dipende dalla sua natura, meramente liquidatoria o accertativa vera e propria. In estrema sintesi, è questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione nell'Ordinanza 24 maggio 2021, n. 14102, con cui gli ermellini hanno accolto il ricorso delle entrate.
In particolare, la Corte ha ricordato che, in tema di riscossione delle imposte, sebbene in via generale la cartella esattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto.
Sicché, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non e necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.