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11 giugno 2021
Cosa deve verificare il giudice tributario in caso di querela di falso? Cassazione

Con Ordinanza 9 giugno 2021, n. 16146, la quinta sezione della Corte di Cassazione ha precisato che, in materia di querela di falso, il giudice tributario è tenuto, ai sensi dell'art. 39, D.Lgs. n. 546/1992, a sospendere il giudizio fino al passaggio in giudicato della decisione in ordine alla querela stessa (o fino a quando non si sia altrimenti definito il relativo giudizio), trattandosi di accertamento pregiudiziale riservato ad altra giurisdizione, del quale non può conoscere neppure incidenter tantum: pur dovendosi precisare, proseguono gli ermellini, che, anche nel processo tributario, il giudice non deve semplicemente prendere atto della avvenuta presentazione della querela e sospendere automaticamente il giudizio, ma è tenuto a verificare la pertinenza di tale iniziativa processuale in relazione al documento impugnato ed alla sua rilevanza ai fini della decisione.