
È legittima l'iscrizione a ruolo relativa a un credito dichiarato ma rinveniente da un'annualità per cui la dichiarazione sia stata omessa; il contribuente, tuttavia, può opporvisi, dimostrandone la spettanza.
Con ordinanza 9 giugno 2021, n. 16141, la Corte di Cassazione ha ribadito che l'Amministrazione finanziaria può recuperare, ai sensi degli artt. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972, un credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in una annualità per la quale la dichiarazione risulti omessa, fermo restando che il contribuente può poi dimostrare in giudizio, mediante la produzione di idonea documentazione, l'effettiva esistenza del credito non dichiarato. In tal modo, precisa a Corte, il contribuente viene posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato (salvo sanzioni ed interessi) qualora avesse presentato correttamente la dichiarazione, atteso che, da un lato, il suo diritto nasce dalla legge e non dalla dichiarazione e, dall'altro, in sede contenziosa ci si può sempre opporre alla maggiore pretesa tributaria del fisco, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria.