
Con Ordinanza 15 giugno 2021, n. 16876, la quinta sezione della Corte di Cassazione ha ricordato che, qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non e tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni dell'adesione e ciò in quanto l'accettazione di detto parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità.
Tale richiamo anche "per relationem", prosegue la Corte, implica, infatti, una compiuta, positiva, valutazione del percorso argomentativo e dei principi e dei metodi scientifici seguiti dal consulente.
Diversa e l'ipotesi, precisano gli Ermellini, in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, onde non incorrere in vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, e tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione.