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17 giugno 2021
Gli Ermellini precisano la portata del rifiuto di esibizione in sede di verifica

In relazione agli articoli 33, D.P.R. n 600/73 e 52, D.P.R. n. 633/72, con Ordinanza 14 giugno 2021, n. 16757, la Corte di Cassazione ha precisato che le norme trovano applicazione ai soli casi di ispezione, con ciò intendendo l'attività di esame e controllo svolta dai verificatori in sede di accesso presso il contribuente o in luoghi a questi collegati, al di fuori dell'Ufficio.
Esse, dunque, non attengono ai casi in cui i documenti sono richiesti con l'invio di apposita comunicazione o questionario, ma senza introduzione e stazionamento per quanto necessario di personale dell'Amministrazione presso il soggetto sottoposto a controllo.