
L'Ordinanza n. 17036 del 16 giugno 2021 è stata l'occasione, per la Corte, di ricordare natura ed effetti della decadenza e prescrizione, in ambito tributario.
Gli Ermellini, in particolare, hanno ricordato che il termine di decadenza consiste nel periodo di tempo entro cui l'Amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento, alla liquidazione delle imposte o all'iscrizione al ruolo delle stesse; si ha, quindi, decadenza nel caso in cui l'infruttuoso decorso di un termine consuma la possibilità in capo all'Amministrazione di esercitare un potere idoneo a farle acquistare un diritto o, nel caso di contribuente, nel caso dell'omissione di un suo comportamento attivo.
La prescrizione, invece, consiste nel termine entro cui si estingue il diritto di credito già acquisito laddove, dal punto di vista civilistico, l'inerzia prolungata da parte del creditore nell'esercizio del suo diritto di riscossione si considera una rinuncia al diritto stesso. In materia tributaria, ricorda ancora la Cassazione, i termini di prescrizione variano da tributo a tributo e decorrono dalla data di notifica della cartella di pagamento o dal momento in cui l'avviso di accertamento e divenuto definitivo, cioè entro 60 giorni dalla notifica.