
Con Ordinanza 16 giugno 2021, n. 17033, la quinta sezione della Cassazione ha precisato i confini della legittimazione impositiva, in caso di affidamento, da parte dei Comuni, del servizio di accertamento e riscossione a un concessionario.
In dettaglio, gli Ermellini hanno ricordato che, in questa eventualità, la legittimazione impositiva attiva deve intendersi trasferita dal Comune in capo al concessionario e, quindi, quest'ultimo e il soggetto tenuto all'emissione dell'avviso di accertamento e all'introito diretto del gettito tributario, essendo tali attività riconducibili al circuito di applicazione-gestione-riscossione del tributo.
Lo stesso principio, prosegue la Corte, e inoltre desumibile anche da quella giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani,