
Con Ordinanza 18 giugno 2021, n. 17561, la Cassazione ha precisato che il preavviso di fermo amministrativo, che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al
Pertanto, prosegue la Corte, tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione del preavviso di fermo, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione di tale atto.
Ciò comporta, dunque, che la questione della prescrizione del credito tributario, la quale avrebbe potuto essere fatta valere solo con l'impugnazione della cartella di pagamento, potrebbe essere esaminata solo nel caso in cui si accertasse che al contribuente la cartella stessa non e stata notificata.