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24 giugno 2021
La decorrenza per il diritto alla detrazione in caso di pace fiscale sulle liti pendenti

Con la Risposta ad interpello 22 giugno 2021, n. 422, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito quali sono i termini entro cui esercitare il diritto alla detrazione IVA da parte di un esportatore abituale, che abbia aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti, prevista dall'articolo 6, D.L. n. 119/2018.

In particolare, le Entrate hanno precisato che, laddove si siano correttamente versati gli importi dovuti ai fini della definizione, si possa legittimamente esercitare il diritto alla detrazione del termine biennale previsto dall'ultimo comma dell'articolo 60, che decorre dal 31 luglio 2020 per i pagamenti eseguiti prima di tale data, e dalla data di ciascun versamento per le rate pagate successivamente.

Ne consegue, prosegue l'Agenzia, che il contribuente, previa annotazione sul registro degli acquisti di cui all'articolo 25 del decreto IVA di un documento - al quale allegare per completezza l'atto di accertamento, l'istanza di definizione agevolata delle controversie tributarie e l'attestato di versamento dal quale si evinca l'ammontare dell'imposta versata a seguito di definizione, nonché il titolo giustificativo della detrazione d'imposta - può legittimamente far confluire il credito IVA già nella prima liquidazione periodica successiva al pagamento, fermo restando il termine ultimo sopra richiamato per esercitare il diritto.

Laddove, invece, il contribuente intenda recuperare il credito direttamente con la dichiarazione annuale, l'importo può essere indicato nel rigo VF24 come variazione d'imposta