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24 giugno 2021
Grava sul contribuente la prova dell’assenza di colpa quale esimente ai fini sanzionatori: Cassazione

Con Ordinanza 22 giugno 2021, n. 17852, la Cassazione ha ricordato che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell'esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, grava sul contribuente, ai sensi dell'articolo 5 D.Lgs. n. 472/1997, la prova dell'assenza assoluta di colpa.

Pertanto, precisa la Cassazione, va esclusa la rilevabilità d'ufficio, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.