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29 giugno 2021
La Cassazione sulla prova dell’inesistenza soggettiva a carico del fisco

Con la recente Ordinanza 25 giugno 2021, n. 18356, la Cassazione ha ricordato che, in caso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, spetta al fisco provare non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta.

Per questo, la Corte ha annullato la sentenza di appello, in quanto la CTR, a fronte della contestazione dell'Ufficio della inesistenza soggettiva della fatturazione, aveva ritenuto legittimo l'avviso per avere l'Amministrazione assolto l'onere probatorio circa la fittizietà della fatturazione in base agli elementi presuntivi emersi, a seguito di accesso mirato nei confronti della ditta fornitrice, della mancanza da parte di quest'ultima di una struttura aziendale idonea alla commercializzazione dei prodotti e del mancato adempimento da parte della stessa degli obblighi fiscali.

Così facendo, dunque, la commissione di secondo grado aveva omesso di verificare l'assolvimento dell'ulteriore onere probatorio a carico dell'ufficio circa la consapevolezza del meccanismo fraudatorio da parte della contribuente, facendo, al riguardo, erroneamente ricadere su quest'ultima l'onere di provare "la totale inconsapevolezza della falsità delle fatture".