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30 giugno 2021
Natura ed effetti del credito IVA infragruppo: Cassazione

Con Ordinanza 25 giugno 2021, n. 18350, la sezione tributaria della Cassazione ha precisato che la liquidazione dell'IVA di gruppo costituisce una speciale modalità di compensazione, ed eventualmente di rimborso, dell'obbligazione tributaria espressamente disciplinata.

In particolare, prosegue la Corte, lo strumento, che realizza un consolidamento dei crediti e dei debiti di imposta delle partecipanti al gruppo, comporta il vantaggio, di natura eminentemente finanziaria, consistente nella possibilità di ottenere un sollecito rimborso dei crediti IVA vantati da una (o da alcune) delle società del gruppo, mediante compensazione con l'eventuale IVA a debito di altra (o altre) societa` del gruppo medesimo, in quanto, mediante liquidazione unitaria, si evita che, all'interno dello stesso gruppo, le società "a debito" debbano immediatamente versare l'imposta e le società "a credito", siano, invece, costrette ad attendere i tempi, non celeri, del rimborso ordinario.

In sostanza, conclude la Cassazione, con il trasferimento del credito alla "cessionaria" la società "cedente" estingue il proprio credito di rimborso vantato nei confronti dell'Erario, realizzando un risultato analogo al conseguimento del rimborso "anticipato" infrannuale consentito dall'art. 38-bis, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, a prescindere dalla previa verifica dell'ufficio della esistenza e dell'ammontare del rimborso.