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30 giugno 2021
La nozione di controllo tra società non residenti ai fini delle imposte dirette: Cassazione

In materia di società non residenti, la nozione di controllo derivante dall'applicazione delle regole del TUIR non coincide con quella rilevante ai fini civilistici.

È quanto emerge dall'Ordinanza della Cassazione 25 giugno 2021, n. 18346, con cui gli Ermellini hanno ricordato che, ai sensi dell'art. 110, comma 7, TUIR, i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti. Tale nozione, dunque, non coincide con quella di cui all'art. 2359 c.c., che, difatti, non è espressamente richiamato, ma si estende ad ogni ipotesi d'influenza economica potenziale o attuale desumibile da singole circostanze, tra cui, ad esempio, la vendita esclusiva, da parte di un'impresa, dei prodotti dell'altra o l'impossibilità di funzionamento di un'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra.