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1 luglio 2021
Premi fedeltà ai promotori finanziari: Cassazione

Con Ordinanza 28 giugno 2021, n. 18360, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha ricordato che l'accantonamento di somme per premi fedelta`, in forma di prodotti assicurativi e previdenziali da attribuire ai promotori finanziari al momento della cessazione del rapporto, e` deducibile secondo il principio di competenza.

La ragione, precisa la Corte, risiede nel fatto che l'accantonamento costituisce un costo certo, determinato in base a criteri oggettivi e inerente all'attivita` aziendale, essendo gli esborsi destinati a garantire l'erogazione di tali benefici integrativi sopportati dall'impresa in costanza di rapporto lavorativo, senza che assuma rilevanza la previsione contrattuale di situazioni, riconducibili al venir meno del patto di fedelta`, al cui verificarsi consegua la perdita del trattamento premiale, trattandosi di condizioni risolutive e non sospensive.