Home
Network ALL-IN
Explora
Rubriche
Strumenti
Fonti
1 luglio 2021
La correzione di errore materiale ha natura amministrativa e il rigetto non è impugnabile: Cassazione
Il rimedio della correzione di errore materiale è stato al centro dell'Ordinanza 28 giugno 2021, n. 18361, con cui la Corte, nel ricordarne la natura, ha escluso l'impugnabilità dell'eventuale rigetto.

In particolare, gli Ermellini hanno precisato che il procedimento di correzione degli errori materiali e` di natura amministrativa, non costituendo un nuovo giudizio o una nuova fase processuale rispetto a quello in cui la sentenza e` stata emessa, ma un mero incidente del medesimo processo. Il provvedimento di correzione e` di tipo amministrativo ed e` privo di natura decisoria, non incidendo sui diritti sostanziali e processuali delle parti, ma e` solo funzionale all'eventuale eliminazione di errori di redazione, materiali o di calcolo, del provvedimento.

Proprio per la natura non giurisdizionale, ma amministrativa, del procedimento di correzione e per il carattere non decisorio del provvedimento che ne consegue, quest'ultimo, anche se di rigetto, non e` autonomamente impugnabile, neppure con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Costituzione, nemmeno per violazione del contraddittorio, come emerge del resto anche dal comma quarto dell'art. 288 c.p.c. (“le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui e` stata notificata l'ordinanza di correzione”).

Nessun rimedio, conclude la Corte, e`, dunque, previsto nel caso di rigetto dell'istanza di correzione, neppure quando sia negata la qualifica di errore materiale o di calcolo.