
In particolare, gli Ermellini hanno precisato che il procedimento di correzione degli errori materiali e` di natura amministrativa, non costituendo un nuovo giudizio o una nuova fase processuale rispetto a quello in cui la sentenza e` stata emessa, ma un mero incidente del medesimo processo. Il provvedimento di correzione e` di tipo amministrativo ed e` privo di natura decisoria, non incidendo sui diritti sostanziali e processuali delle parti, ma e` solo funzionale all'eventuale eliminazione di errori di redazione, materiali o di calcolo, del provvedimento.
Proprio per la natura non giurisdizionale, ma amministrativa, del procedimento di correzione e per il carattere non decisorio del provvedimento che ne consegue, quest'ultimo, anche se di rigetto, non e` autonomamente impugnabile, neppure con il ricorso straordinario per cassazione
Nessun rimedio, conclude la Corte, e`, dunque, previsto nel caso di rigetto dell'istanza di correzione, neppure quando sia negata la qualifica di errore materiale o di calcolo.