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7 luglio 2021
Ai fini della “Tremonti bis”, rileva unicamente l’operatività del soggetto beneficiario: Cassazione

Con Ordinanza 5 luglio 2021, n. 18971, la sezione tributaria della Cassazione ha ricordato che, in merito alla voluntas legis della cd. "Tremonti bis" (Legge n. 383/2001), dalla norma - di per sé presupponente la pregressa funzionalità aziendale, in quanto imperniata sulla media degli investimenti operati negli esercizi precedenti - non si evince il requisito della previa "costituzione" della società, bensì appunto quello della operatività alla data di sua entrata in vigore ("in attività"); requisito, precisa la Corte, genericamente riferito, oltre che ai lavoratori autonomi, alle "imprese" indistintamente considerate (dunque anche a quelle societarie).
Pertanto, concludono gli Ermellini, la disposizione in commento è stata interpretata nel senso di richiedere solo l'operatività di una società al momento della sua entrata in vigore, con l'effetto di rendere ininfluente le altre vicende sociali, ivi compresa l'eventuale trasformazione.