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9 luglio 2021
Il metodo sintetico impone una prova contraria anche di durata: Cassazione

Il metodo sintetico, di recente tornato al centro della programmazione dei controlli, inverte la prova sul contribuente, che deve riguardare anche l'entità e la durata del possesso dei redditi presunti.

È quanto precisato dalla Cassazione con Ordinanza 6 luglio 2021, n. 19178, nella quale gli Ermellini hanno evidenziato che la rettifica del reddito con il metodo sintetico dispensa l'amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacita` contributiva, in quanto la disponibilità dei beni individuati nei relativi decreti costituisce una presunzione di capacità contributiva da qualificare come legale, ai sensi dell'art. 2728 cod. civ., con la conseguenza che è legittimo l'accertamento fondato sui predetti fattori-indice, provenienti da parametri e calcoli statistici qualificati, restando a carico del contribuente l'onere di fornire la prova dell'inesistenza del reddito presunto o della misura inferiore dello stesso.

Questa prova, prosegue la Corte, non deve riguardare la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma anche l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.