
Il metodo sintetico, di recente tornato al centro della programmazione dei controlli, inverte la prova sul contribuente, che deve riguardare anche l'entità e la durata del possesso dei redditi presunti.
È quanto precisato dalla Cassazione con Ordinanza 6 luglio 2021, n. 19178, nella quale gli Ermellini hanno evidenziato che la rettifica del reddito con il metodo sintetico dispensa l'amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacita` contributiva, in quanto la disponibilità dei beni individuati nei relativi decreti costituisce una presunzione di capacità contributiva da qualificare come legale, ai sensi dell'
Questa prova, prosegue la Corte, non deve riguardare la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma anche l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.