
Con Ordinanza 8 luglio 2021, n. 19478, la sezione tributaria della Cassazione ha ricordato che il reddito di partecipazione agli utili del socio di società di persone costituisce, ai fini dell'IRPEF, reddito proprio del contribuente, al quale è imputato sulla base di presunzione di effettiva percezione.
Ove il socio non abbia dichiarato, per la parte di sua spettanza, il reddito societario risultante dalla rettifica operata dall'Amministrazione finanziaria a carico della società (nella specie, ai fini dell'ILOR), è tenuto, oltre al pagamento del supplemento di imposta, alla pena pecuniaria per infedele dichiarazione, a norma dell'
Tale pena, precisa la Corte, si applica anche nei confronti del socio accomandante di società in accomandita semplice, atteso che la sanzione si riconnette alla dichiarazione di reddito inferiore (nella specie, ricorrente nella dichiarazione IRPEF del socio, come accertato dall'Amministrazione in conseguenza della rettifica del reddito societario), e che è irrilevante l'estraneità dei soci accomandanti all'amministrazione della società, perché ciò non impedisce loro di verificare l'effettivo ammontare degli utili conseguiti, ad essi imputabili in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.