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14 luglio 2021
La prova contraria presuppone il vaglio sulla gravità, precisione e concordanza: Cassazione

Con Ordinanza 12 luglio 2021, n. 19827, la sezione tributaria della Cassazione ha ricordato che, in tema di accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta che all'IVA, la legge, rispettivamente art. 39, comma 1, D.P.R. n. 600/1973 ed art. 54, D.P.R. n. 633/1972, dispone che l'esistenza di attività non dichiarate ovvero l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l'Ufficio fornisca prove "certe".

Pertanto, precisa la Corte, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito); solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697, comma 2, del codice civile.