
Il leasing finanziario presuppone la consegna del bene, ai fini della detrazione dell'IVA.
E' questo, in estrema sintesi, quanto precisato dalla Cassazione con Ordinanza 13 luglio 2021, n. 19901; gli Ermellini, in particolare, hanno sottolineato che la mancata consegna del bene all'utilizzatore non consente all'acquirente di detrarre l'IVA indicata nella fattura rilasciata dal fornitore apparente, atteso che l'operazione realizzata non assolverebbe alla sua fondamentale funzione, che è quella di prestito finalizzato all'acquisizione in godimento del bene medesimo da parte dell'utilizzatore, e che l'esborso del concedente si risolverebbe dunque in una sorta di finanziamento per il soggetto che appare come venditore del bene, ma che in realtà non ne ha mai avuto o non ne ha mai perso la disponibilità.