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23 luglio 2021
La prescrizione del reato non impedisce il raddoppio dei termini: Cassazione
Con Ordinanza 21 luglio 2021, n. 20818, la Cassazione ha ricordato che, ai fini del solo raddoppio dei termini per l'esercizio dell'azione accertatrice, rileva l'astratta configurabilità di un'ipotesi di reato e l'intervenuta prescrizione del reato non è di per se stessa d'impedimento all'applicazione del termine raddoppiato per l'accertamento.
Non rileva né l'esercizio dell'azione penale da parte del PM., ai sensi dell'articolo 405, c.p.p., mediante la formulazione dell'imputazione, né la successiva emanazione di una sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale, atteso anche il regime di "doppio binario" tra giudizio penale e procedimento e processo tributario.