
Con Ordinanza 21 luglio 2021, n. 20812, la Cassazione ha sottolineato che il giudicato di annullamento dell'avviso di accertamento, notificato alla società, fa stato nel processo relativo ai soci, in ragione del carattere oggettivamente pregiudiziale dello stesso, solo là dove la mancata partecipazione al giudizio dei soci non sia stata di alcun pregiudizio agli stessi, risultando totalmente vittoriosi.
Le stesse considerazioni, prosegue la Corte, valgono in relazione all'eventuale annullamento parziale dell'atto di accertamento "presupposto", idoneo a superare i limiti soggettivi del giudicato solo là dove abbia completamente giovato ai soci che non siano stati parte nel giudizio, senza pregiudicarli, per alcuno aspetto, nel giudizio di annullamento totale.