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26 luglio 2021
La Cassazione sull’opponibilità della scrittura privata autenticata
Come ricordato dalla Cassazione con Ordinanza 21 luglio 2021, n. 20813, se è vero che la regola di cui all'art. 2704 cod. civ. stabilisce che la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è opponibile ai "terzi", se non dal giorno in cui essa è stata registrata e, al contempo, se è vero che, in base alla normativa tributaria vigente, il concetto di terzo, cui fa riferimento l'art. 2704, primo comma, cod. civ. ricomprende anche l'Amministrazione Finanziaria quale titolare di un diritto di imposizione collegato al negozio documentato e suscettibile di pregiudizio per effetto di esso, è pur vero che, là dove manchino le situazioni tipiche di certezza contemplate dalla norma in parola, la data della scrittura privata è opponibile ai terzi qualora sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire, in modo ugualmente certo, l'anteriorità della formazione del documento. L'assenza di un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura priva non autenticata possa ritenersi opponibile nei confronti dei terzi, prosegue la Corte, consente, dunque, al giudice di merito di valutare, col suo prudente apprezzamento, se sussiste un fatto, diverso dalla registrazione, che sia idoneo nei termini riferiti - specifica attitudine a dimostrare l'anteriorita` della formazione del documento - a dare certezza alla data della scrittura privata.