
Con Ordinanza 23 luglio 2021, n. 21163, la Cassazione ha ricordato che, dal novero dei possibili motivi di esonero dall'osservanza del termine dilatorio di 60 giorni tra la consegna del PVC e l'emissione dell'accertamento, previsto dall'articolo 12, comma 7, Statuto del contribuente (
Si è, per converso, ritenuta necessaria la prova che l'esercizio dell'azione accertativa in prossimità dello spirare del termine non sia dipesa da incuria, negligenza o inefficienza imputabili all'assetto organizzativo dell'amministrazione finanziaria, bensì sia dovuta a circostanze imprevedibili oppure a fattori non ascrivibili all'A.F. "che hanno inciso sull'attività accertativa fino al punto da rendere comunque necessaria l'attivazione dell'accertamento, a pena di vedere dissolta la finalità di recupero delle imposte non versate dal contribuente" (così Cass. 09/11/2015, n. 22786).