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28 luglio 2021
Il decesso del curatore non incide sul giudizio: Cassazione
Con Ordinanza 23 luglio 2021, n. 21163, la Cassazione, nel ricordare che la procedura concorsuale ha una soggettività giuridica ben distinta da quella propria del soggetto incaricato di gestirla secondo compiti annoverati precipuamente nell'art. 25 L.F., ha precisato che la morte del curatore postula il cambiamento della persona fisica investita della rappresentanza della procedura fallimentare.
Comporta, da un lato, l'ulteriore corso - senza soluzione di continuità - del fallimento (che, a propria volta, ha natura giuridica di processo); dall'altro lato, la mera sostituzione della persona fisica deceduta nell'Ufficio che in precedenza ricopriva e che, pur a seguito dell'evento luttuoso, certamente permane.
Il concetto di rappresentanza legale richiamato dall'art. 299 c.p.c. , prosegue la Corte, si riferisce soltanto alla rappresentanza conferita direttamente da una disposizione di legge, sicché la morte del curatore non può incidere sui mandati in precedenza da lui conferiti al difensore; il decesso del curatore non è idoneo, d'altronde, nemmeno a rappresentare causa di interruzione del processo. A risaltare, avuto riguardo alla procedura concorsuale, è il rapporto organico che lega una persona fisica, il curatore, ad un Ufficio, la curatela del fallimento; detto rapporto e` tanto pregnante da decretare l'irrilevanza del soggetto che detiene poteri di rappresentanza in seno ad un organo che esiste a prescindere dall'identità della persona fisica che pro tempore lo riveste.
Comporta, da un lato, l'ulteriore corso - senza soluzione di continuità - del fallimento (che, a propria volta, ha natura giuridica di processo); dall'altro lato, la mera sostituzione della persona fisica deceduta nell'Ufficio che in precedenza ricopriva e che, pur a seguito dell'evento luttuoso, certamente permane.
Il concetto di rappresentanza legale richiamato dall'