
Con Ordinanza 27 luglio 2021, n. 21451, la Corte di Cassazione, nel ricordare che la legge attribuisce all'Agenzia delle Entrate “tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali, sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale” (
In particolare, ricorda la Corte, l'articolo 4, comma 1 e 3, del regolamento di amministrazione definisce le Direzioni regionali e le Direzioni provinciali come “strutture di vertice” a “livello periferico”, direttamente dipendenti dal Direttore dell'Agenzia, precisando che competenti alla emissione degli atti impositivi sono le Direzione provinciali (“gli avvisi di accertamento sono emessi dalla direzione provinciale e sono sottoscritti dal rispettivo direttore o, su delega di questi, dal direttore dell'ufficio preposto all'attività accertatrice ovvero da altri dirigenti o funzionari, a secondo della rilevanza o complessita` degli atti...” (art. 4, comma 6, reg. amm.).
Inoltre, l'abrogazione operata dall'art. 23, D.P.R. n. 107/2001, della previgente disposizione dell'art. 62-sexies D.L. n. 331/1993, ha comportato che gli atti istruttori e di accertamento devono essere compiuti dalle direzioni provinciali (Cass., sez. 5, 29/10/2020, n. 23859).
Pertanto, conclude l'Ordinanza, le Direzioni regionali hanno la competenza a svolgere anche attività istruttoria (ispezioni, accessi, controlli, acquisizione informazioni e documenti, redazione dei relativi processi verbali) i cui risultati potranno essere utilizzati dalle Direzioni provinciali ai fini della emissione degli atti impositivi.