
La sezione tributaria della Corte di Cassazione, con Ordinanza 27 luglio 2021, n. 21433, ha ricordato che la limitazione della responsabilità del socio a quanto riscosso in esito alla liquidazione opera esclusivamente in sede processuale e non incide sulla validità dell'accertamento intestato ai soci quali successori della società già estinta al momento dell'accertamento, considerato che i soci sono sempre destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione, fermo però restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità riferito all'ammontare di quanto abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione (
Con la conseguenza, precisa la Corte, che ove tale limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire, che peraltro non è mai stato contestato nel presente giudizio, ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo.