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18 agosto 2021
Le regole per le notifiche telematiche ai privati non obbligati alla PEC

Come precisato da Agenzia Entrate Riscossione, il D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, all'art. 7-quater prevede che la notifica degli atti di Agenzia delle entrate-Riscossione possa essere eseguita telematicamente anche nei confronti di soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC presente nell'indice INI-PEC, dietro presentazione di apposita richiesta tramite lo specifico servizio disponibile nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate. 

Con lo stesso servizio possono essere comunicate anche le variazioni e la revoca dell'indirizzo comunicato.

È possibile richiedere la notifica degli atti indicando l'indirizzo PEC:

  • di cui si è intestatario;
  • del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado (in caso di persone fisiche);
  • di uno dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica nei giudizi dinanzi alle Commissioni tributarie (avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, tributaristi, CAF, ecc.).

Per tali soggetti, nel caso in cui il tentativo di notifica a mezzo PEC risulti vano, anche dopo il secondo tentativo di notifica (effettuato laddove la casella sia valida ma piena), il perfezionamento di notifica non avviene con il deposito telematico, ma l'atto verrà notificato con le modalità “tradizionali” (art. 26, D.P.R. n. 602/1973).