Home
Network ALL-IN
Explora
Rubriche
Strumenti
Fonti
19 agosto 2021
Torna lo stop della Cassazione al ravvedimento parziale

Dopo l'apertura manifestata con Sentenza n. 6593/2021, con Ordinanza 29 luglio 2021, n. 21734 la Cassazione ha escluso la legittimità del ravvedimento operoso parziale.

In particolare, gli ermellini hanno precisato che l'articolo 13, D.Lgs. n. 472/97 pone come condizioni di perfezionamento della fattispecie tanto la regolarizzazione dell'obbligo tributario, quanto il versamento integrale della sanzione, nella prevista misura ridotta, con il pagamento degli interessi legali, salvo il differimento di trenta giorni laddove la liquidazione debba essere eseguita dall'Amministrazione finanziaria (Cass. n. 19017 del 24/09/2015). Il versamento frazionato e non comprensivo di sanzione ed interessi rende, pertanto, inammissibile l'intero ravvedimento operoso.

Diversamente, prosegue la Corte, verrebbe attribuita rilevanza ad un pagamento purchessia, ancorché incompleto, della pur ridotta sanzione di legge, ciò che contrasta con la previsione specifica, a tenore della quale il ravvedimento in ogni caso "si perfeziona" con l'esecuzione di tutti pagamenti previsti (carico tributario, interessi e sanzione, così come appositamente determinata), salvo il differimento di sessanta giorni laddove la liquidazione debba essere eseguita dall'amministrazione finanziaria (D.Lgs. n. 472/1997, art. 13, comma 3).

Cosicché, conclude l'Ordinanza, solo l'integrale - e dunque necessariamente esatto adempimento degli obblighi predetti - consente di beneficiare degli effetti dell'istituto.