
Dopo l'apertura manifestata con Sentenza n. 6593/2021, con Ordinanza 29 luglio 2021, n. 21734 la Cassazione ha escluso la legittimità del ravvedimento operoso parziale.
In particolare, gli ermellini hanno precisato che l'
Diversamente, prosegue la Corte, verrebbe attribuita rilevanza ad un pagamento purchessia, ancorché incompleto, della pur ridotta sanzione di legge, ciò che contrasta con la previsione specifica, a tenore della quale il ravvedimento in ogni caso "si perfeziona" con l'esecuzione di tutti pagamenti previsti (carico tributario, interessi e sanzione, così come appositamente determinata), salvo il differimento di sessanta giorni laddove la liquidazione debba essere eseguita dall'amministrazione finanziaria (
Cosicché, conclude l'Ordinanza, solo l'integrale - e dunque necessariamente esatto adempimento degli obblighi predetti - consente di beneficiare degli effetti dell'istituto.