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20 agosto 2021
La scheda di AdER sulla richiesta di annullamento del debito oggetto di riscossione

Nella sezione informativa del proprio sito istituzionale, Agenzia Entrate Riscossione ricorda che, qualora si ritenga la pretesa non dovuta, si può chiederne l'annullamento direttamente all'ente creditore, al giudice, o inviare una richiesta di sospensione della riscossione all'Agenzia stessa che farà da tramite con l'ente creditore interessato per l'annullamento.

In particolare, come ricordato, l'annullamento (“sgravio”) va chiesto direttamente all'ente creditore a cui è riferito il tributo, che, ove fondata, procede in via di “autotutela”.

Non c'è un termine per presentare la domanda, ma è opportuno procedere quanto prima e, comunque, entro il termine per proporre ricorso.

Oltre alla via amministrativa, resta, naturalmente, quella giudiziale, nei modi e termini previsti dall'articolo 47, D.Lgs. n. 546/92.