
Nella sezione informativa del proprio sito istituzionale, Agenzia Entrate Riscossione ricorda che, qualora si ritenga la pretesa non dovuta, si può chiederne l'annullamento direttamente all'ente creditore, al giudice, o inviare una richiesta di sospensione della riscossione all'Agenzia stessa che farà da tramite con l'ente creditore interessato per l'annullamento.
In particolare, come ricordato, l'annullamento (“sgravio”) va chiesto direttamente all'ente creditore a cui è riferito il tributo, che, ove fondata, procede in via di “autotutela”.
Non c'è un termine per presentare la domanda, ma è opportuno procedere quanto prima e, comunque, entro il termine per proporre ricorso.
Oltre alla via amministrativa, resta, naturalmente, quella giudiziale, nei modi e termini previsti dall'