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24 agosto 2021
L’agente della riscossione risponde della lite anche se soccombe l’ente creditore: Cassazione

Con Ordinanza 29 luglio 2021, n. 21708, la Cassazione ha ribadito che l'agente deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, anche se a soccombere è l'ente creditore; ciò in base al principio di causalità, che informa quello di soccombenza, dal momento che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, atto posto in essere proprio dall'esattore, anche se in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione.

Inoltre, prosegue la Corte, lo stesso esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, non può non rispondere dell'esito della lite, anche per ciò che concerne la materia delle spese processuali.