Home
Network ALL-IN
Explora
Rubriche
Strumenti
Fonti
1 settembre 2021
L’elencazione degli atti impugnabili va intesa in modo estensivo: Cassazione

L'elencazione degli "atti impugnabili", contenuta nell'art. 19, D.Lgs. n. 546/1992, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la Legge n. 448/2001.

È quanto ricordato dall'Ordinanza 17 agosto 2021, n. 22971, con cui la Corte ha ribadito la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è preordinato l'invito bonario al pagamento, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dallo stesso articolo 19.