
Nel ricordare la natura giuridica di negozio reale della caparra confirmatoria sul piano dei rapporti civilistici tra le parti contraenti, con Ordinanza 17 agosto 2021, n. 22997, la Sezione tributaria ha ribadito che le parti, nell'ambito della loro autonomia contrattuale, possono differire la dazione, in tutto od in parte, della caparra confirmatoria ad un momento successivo alla conclusione del contratto principale, senza che, in tal caso, si producano gli effetti che l'
Pertanto, conclude la Corte, anche la pattuizione negoziale della corresponsione della caparra in un momento successivo alla stipulazione, purché, ovviamente, anteriore alla scadenza delle obbligazioni garantite, costituisce presupposto impositivo per la applicazione del tributo alla tariffa proporzionale dello 0,50%.