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9 settembre 2021
L’imposta di registro sullo “scambio di corrispondenza commerciale”: Cassazione

Con Ordinanza 24 agosto 2021, n. 23414, la Corte di Cassazione ha ricordato che, ai fini dell'imposta di registro, il contratto stipulato per corrispondenza si distingue dal contratto stipulato per scrittura privata non autenticata per il fatto che nel secondo caso vi è un solo documento nel quale risultano formalizzate le volontà di tutti i contraenti e le loro sottoscrizioni, mentre, se si tratta di "corrispondenza", in ogni documento è raccolta la volontà unilaterale di un solo contraente.
Pertanto, proseguono gli Ermellini, il cosiddetto “scambio di corrispondenza commerciale” è soggetto al pagamento dell'imposta proporzionale di registro solo in caso d'uso e non in termine fisso (entro venti giorni), scontando l'imposta proporzionale nella misura del 3%, in base all'art. 9, Tariffa, Parte Prima, allegato A, D.P.R. n. 131 del 1986, riferito, a tutti gli atti diversi da quelli altrove indicati aventi oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.